Statuto Sociale

DENOMINAZIONE – SCOPI – SEDE

Articolo 1:
Sulla base dell’articolo 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36, 37, 38 del Codice Civile è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata: Junior Club Tennis Livorno a.s.d. che si prefigge lo scopo di realizzare i fini statutari ed il programma della “Junior Club Tennis Livorno S.C.A.R.L.” che nel seguito del presente sarà chiamata “Cooperativa J.C.T.L.”
Articolo 2:
L’Associazione non ha fini di lucro e si mantiene completamente estra­nea a questioni di natura politica, religiosa e razziale. Essa si prefigge i seguenti scopi essenziali nell’interesse generale della città di Livorno e in quello particolare dei soci: – promuovere, disciplinare, migliorare iniziative intese a diffondere la pratica delle attività sportive in genere e particolarmente del tennis; – provvedere all’assistenza culturale e ricreativa dei soci; – partecipare a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare tra i soci i principi ed i legami della solidarietà; – dare assistenza collettiva ed individuale ai propri soci in tutti i campi onde questi possano conseguire i migliori risultati nell’ambito delle attività sportive.
Per il conseguimento dello scopo sociale, l’Associazione avrà facoltà di svolgere tutte le attività che i suoi organi, nell’ambito delle rispettive competenze, riterranno utili.
Articolo 3:
I colori sociali sono: il bianco ed il celeste.
L’Associazione ha sede in Livorno – Via dei Pensieri, 48/50a,b.
Articolo 4:
I soci si distinguono in:
a) Fondatori: ha diritto di entrare a far parte dell’Associazione, in qualità di socio Fondatore il socio della “Cooperativa J.C.T.L.” o il rappresen­tante comune degli eredi del medesimo. La perdita di qualità di socio della “Cooperativa J.C.T.L.” comporta automaticamente la decadenza dall’Associazione.
b) Aggregati: hanno diritto di entrare a far parte dell’Associazione in qualità di soci Aggregati: 1 ) il coniuge del socio fondatore, purché non legalmente separato: 2) i figli del socio fondatore che, alla data di iscri­zione di questi nel libro dei soci della “Cooperativa J.C.T.L” erano celibi o nubili, e con lui conviventi con l’altro coniugo in caso di sepa­razione legale; 3) il convivente non occasionale del socio fondatore previa delibera del Consiglio Direttivo.
I figli dei soci fondatori conservano la qualità di socio aggregato anche dopo il matrimonio sino alla fine dell’anno solare successivo a quello in cui viene contratto matrimonio. Decade il socio aggregato, appartenente al nucleo familiare del sociofondatore il quale cessa di far parte dell’Associazione, per causa di­versa dalla morte; decade inoltre il socio aggregato che cessa di ap­partenere al nucleo familiare del socio fondatóre. L’ammissione del socio aggregato avviene su richiesta sottoscritta dal socio fondatore del cui nucleo familiare egli fa parte. La responsabilità di tutti gli atti, compiuti dal socio aggregato in tale veste, ricade anche sul socio fondatore del nucleo ai-quale l’aggregato appartiene.
c) Aggiunti: possono chiedere di entrare a far parte dell’Associazione in qualità di socio Aggiunto: 1) coloro che svolgono temporaneamente anche parte dell’anno la loro attività lavorativa in uno dei comuni del mandamento di Livorno con il rispettivo coniugo e figli conviventi; 2) coloro che risiedono nel periodo estivo in uno dei comuni del mandamento di Livomoe che desiderano svolgere attività sportiva e ricreativa in genere (“soci estivi”).
d) Aggiunto esterno: possono chiedere di far parte dell’Associazione persone non titolari di quota presentate da socio fondatore. I soci in questione pagheranno una quota maggiorata a discrezione del Con­siglio Direttivo.
e) Atleti: una speciale categoria di soci è costituita da quegli atleti che desiderino dedicarsi alla attività agonistica e che siano in possesso di speciali attitudini sportive- Essi vengono ammessi a far parte dell’As­sociazione dal Consiglio Direttivo allo scopo di difendere i colori so­ciali nelle competizioni sportive. Essi possono venire esonerati dal pagamento parziale o totale di qualsiasi tassa, quota o contributo e debbono essere confermati anno per anno.
f) Soci onorari: persone che vengono ammesse dal Consiglio Direttivo per particolari requisiti.
g) I soci si distinguono poi in:
Soci giocatori, che possono usare tutte le strutture;
Soci frequentatori, che possono usare tutte le strutture eccetto i campi da tennis ed il gabbione.
Sulla domanda di ammissione di aspiranti soci, aggiunto e aggiunto estemo decide inappellabilmente e senza obbligo di motivazione, il Con­siglio Direttivo, tenuto conto anche della disponibilità dei posti, in relazio­ne alla ricettività della sede sociale e della data della domanda.

PAGAMENTI – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Articolo 5: II socio può essere giocatore o frequentatore, le quote di frequenza si pagano secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il socio che. trascorso un mese dalla scadenza dei termini suddetti, non abbia corrisposto le somme dovute è invitato con lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti.
Trascorsi 15 giorni, il Consiglio Direttivo, accertata la morosità, disporrà l’affissione del socio moroso per un mese nell’Albo sociale. Se la morosità
persisterà ancora allo scadere di quest’ultimo termine, il Consiglio Direttivo disporrà la radiazione del socio moroso. Resta salvo il diritto dell’Associa­zione ad adire (e opportune sedi per l’incasso del credito vantato.
La disposizione suddetta si applica anche alla morosità riguardante somme dovute dai soci, a qualsiasi titolo, all’Amministrazione dell’Asso­ciazione, decorso un mese dall’accertamento del credito. I soci affissi nell’albo dei morosi non hanno diritto di frequentare la sede sociale fin­ché perduri fa morosità.
Articolo 6: I soci hanno diritto di partecipare alla vita dell’Associazio­ne, di frequentare la sede sociale, di usufruire dei servizi e degli impianti sportivi, secondo le modalità ed alle condizioni previste dal regolamento. L’uso dei campi da tennis è riservato esclusivamente ai soci iscritti nel­l’apposito elenco dei soci giocatori.
L’iscrizione nell’elenco dei soci giocatori scade il 31 Dicembre di ogni anno. In mancanza di comunicazione scritta, diretta al Consiglio Diretti­vo, entro il 15 Novembre, essa si intenderà tacitamente rinnovata per l’anno successivo.
Articolo 7: I soci debbono essere di buona condotta morale e civile e debbono mantenere in ogni circostanza un contegno serio e dignitoso. Essi hanno l’obbligo di accettare e di seguire le deliberazioni del Consi­glio Direttivo e dell’Assemblea nonché le norme del Regolamento.

DIMISSIONI – DECADENZA – RADIAZIONE

Articolo 8: La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni
b) per decadenza
c) per radiazione
Articolo 9: Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto, entro e non oltre il 15 Novembre di ogni anno. Non possono essere prese in considerazione le dimissioni dei soci che non siano in regola coi paga­menti. Entro tale termine dovranno essere presentate anche le domande di sospensione che comporteranno comunque l’obbligo del pagamento della quota sociale di frequentatore.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Articolo 10: A carico del socio che commetta azioni contrarie all’ono­re, alla morale o al decoro, sia nella sede che fuori, o la cui condotta abituale costituisca ostacolo al buon andamento dell’Associazione o che non osservi il presente Statuto ed il Regolamento, il Consiglio Direttivo, a secondo della gravita delle infrazioni, potrà adottare i seguenti provvedi­menti disciplinari;
a) Censura
b) deplorazione
e) sospensione temporanea
d) radiazione
Di ogni provvedimento disciplinare dovrà essere data, a mezzo di let­tera raccomandata comunicazione all’interessato.
Questi ha la facoltà, entro 8 giorni dal ricevimento, di proporre recla­mo scritto al Collegio dei Probiviri.
La presentazione del reclamo sospende l’esecuzione del provvedi­mento disciplinare fino al giudizio finale dei Probiviri.
Copia dei provvedimenti disciplinari, esclusa la censura, sarà affissa nell’albo sociale per la durata minima di giorni 15.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 11: Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei soci
b) II Consiglio Direttivo
c) II Collegio dei Probiviri
d) II Collegio dei andaci Revisori.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12: L’Assemblea è costituita dai soci aventi diritto al voto. Hanno diritto al voto i soci fondatori, aggregati e tutti gli aggiunti purché in regola con le quote sociali.
Il socio può farsi rappresentare, con delega stesa in calce all’avviso di convocazione, da altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.
Articolo 13: L’Assemblea rappresenta l’universalità degli iscritti del­l’Associazione e le sue deliberazioni, assunte in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
Essa ha il compito:
a) di approvare il Bilancio annuale consuntivo e preventivo;
b) di eleggere, fra i soci abilitati al voto, i componenti della Commis­sione elettorale come previsto dall’ari. 15;
e) di deliberare le modifiche dello Statuto Sociale;
d) di deliberare su ogni altro argomento all’ordine del giorno.
Articolo 14: L’Assemblea è annualmente convocata, in via ordinaria, non oltre il 15 Febbraio di ogni anno ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il. Consiglio Direttivo, con avviso affisso nella Sede sociale e da inviarsi a ciascun socio almeno 5 giorni prima della riunione.
Nell’avviso deve essere indicato il luogo della riunione nonché l’og­getto degli argomenti che verranno trattati.
La convocazione dell’Assemblea straordinaria può essere richiesta anche dai soci che rappresentino un ottavo degli abilitati al voto e previa presentazione dell’oggetto da inserire nell’ordine del giorno, con preavvi­so di almeno 15 giorni. Entro tale termine il Consiglio Direttivo deve con­vocare l’Assemblea straordinaria dei soci.
Articolo 15: L’Assemblea è validamente costituita in prima convoca­zione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, mezz’ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Essa delibera a maggioranza di voti, salvo che per le modifiche allo Statuto sociale, per le quali è necessario in seconda convocazione il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.
In occasione dell’Assemblea, per le elezioni del Consiglio Direttivo, l’Assemblea stessa nomina una commissione elettorale.
La commissione elettorale, composta di cinque mèmbri, non eleggibili, ha il compito di operare un sondaggio tra i soci, al fine di presentare una lista di candidati per l’elezione-del Consiglio Direttivo del quale hanno diritto di far parte i cinque mèmbri del Consiglio Direttivo della Cooperati­va J.C.T.L. o loro supplenti.
La lista deve essere presentata entro e non oltre 20 giorni dall’incari­co; il numero dei candidati inclusi nella lista, non dovrà essere inferiore a sei e non può comprendere candidati o mèmbri del Consiglio.Direttivo della Cooperativa.
L’elezione del Consiglio Direttivo avverrà, presso la Sede dell’Asso­ciazione, dal 30° giorno al 38° incluso, dalla data dell’Assemblea, secon­do le modalità predisposte dall’Assemblea stessa o dalla Commissione elettorale, su delega dell’Assemblea.
Articolo 16: L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice Presidente e, in mancanza di questi dal Consigliere più anziano di età.
Il Presidente è coadiuvato dal segretario e nelle operazioni di votazio­ne da due scrutatori scelti tra i soci. L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su richiesta del Consiglio Direttivo e per delibera dell’Assemblea la votazione avverrà
per appello nominale o per scrutinio segreto.
L’elezione del Consiglio Direttivo viene effettuata a scrutinio segreto.
Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto a cura del segretario apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario stesso.
Detto verbale sarà a disposizione dei soci che ne faranno richiesta.

CONSIGLIO DIRETTIVO

*Articolo 17:*II Consiglio Direttivo è composto da nove mèmbri e tra i questi i cinque consiglieri del Consiglio dì Amministrazione della Cooperativa J.C.T.L. e quattro soci fondatori o aggregati eletti. Esso dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Articolo 18: Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, sicché ad esso compete decidere tutte indistintamente le operazioni sociali escluse soltanto quelle che sono di esclusiva competenza dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, oltre che al Presidente, anche ad uno dei suoi consiglieri.
Senza derogare alla generalità dei poteri ad esso spettanti, il Consì­glio Direttivo deve, tra l’altro: a) deliberare circa l’ammissione, le dimis­sioni, la decadenza dei soci; b) adottare i provvedimenti disciplinari di censura, di deplorazione, di sospensione e di radiazione; e) determinare l’ammontare della tassa di ammissione, delle quote di frequenza annua­le. nonché proporre all’assemblea l’imposizione e la misura dei contributi straordinari; d) compiere tutte le operazioni finanziarie e di credito atte al raggiungimento degli scopi sociali; e) compiere nell’interesse dell’Asso­ciazione qualsiasi atto ed operazione in relazione allo scopo sociale e tutto quanto non sia tassativamente riservato alle decisioni dell’assem­blea; f) deliberare il Regolamento intemo per il funzionamento dell’Asso­ciazione; g) assumere, sospendere, e licenziare direttori ed altro perso­nale dipendente e stabilire le relative mansioni; h) compilare il bilancio annuale consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’As­semblea; i) provvedere allo svolgimento dell’attività dell’Associazione, vigilare sul normale funzionamento del Circolo sociale con facoltà di no­minare periodicamente un socio di ispezione. Il socio di ispezione ha il compito di vigilare sul comportamento dei soci e del personale dipenden­te riferendo al Consiglio Direttivo.
Articolo 19: II Consiglio Direttivo può valersi della singola collabora­zione dei singoli soci o di gruppi di soci, costituiti in commissione, cui demanda l’assolvimento di compiti specifici secondo le direttive da esso emanate.
Articolo 20: Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, elegge nel pro­prio seno il Presidente distribuisce fra i suoi componenti gli incarichi di Vice Presidente, di segretario ed altri specifici incarichi.
Il Presidente convoca, senza particolari formalità il Consiglio Direttivo. almeno una volta al mese ed ogni qual volta lo reputi necessario.
Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, ed a maggioranza di voti presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Articolo 21: II consigliere che senza giustificato motivo, omette di par­tecipare a tré sedute consecutive, viene, dal Consiglio dichiarato decaduto dalla carica.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di surrogare con un socio primo dei non eletti, nella carica, il consigliere decaduto, dimissionano o per qualsiasi altra causa ha cessato di far parte del Consiglio medesimo.
La surrogazione può aver luogo per un massimo di tré consiglieri. Esaurita tale facoltà di surroga, il Consiglio, qualora venissero ancora a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, dovrà convocare l’assemblea ordinaria per la nomina di un nuovo Consiglio.
Articolo 22: Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione in giudizio e di fronte a terzi. In caso di suo impedimento, assenza o delega, il Vice Presidente ne assume temporaneamente le funzioni.
In caso di urgenza il Presidente ha facoltà di adottare provvedimenti che riterrà necessari a nome del Consiglio Direttivo al quale saranno sot­toposti per la successiva approvazione.
I soci possono chiedere lo stralcio delle decisioni consiliari.
Il segretario redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, da esecuzione alle deliberazioni adottate e cura la tenuta dei libri sociali.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 24: II Collegio dei probiviri è costituito da tré mèmbri, nominati dall’Assemblea, tra i soci fondatori. Essi durano in carica tré anni e sono rieleggibili. Qualora per morte, per dimissioni o per altra causa venisse a mancare uno dei probiviri, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere a surrogare il mancante con il primo dei non eletti.
Articolo 25: I soci e l’Associazione sono obbligati a rimettere alla deci­sione del Collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie rela­tive al l’i nterp relazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nonché derivanti da deliberazioni di Assemblea o del Consiglio Direttivo. Il Colle­gio deciderà su tutte le controversie che i soci e l’Associazione ritenesse­ro di sottoporre ad esso. sempre che si tratti di argomenti riguardanti i rapporti sociali o affari intervenuti tra associazione e soci che possano formare oggetto di arbitrato. Il Consiglio Direttivo ed il personale dipen­dente dell’Associazione sono tenuti a dare ai probiviri le informazioni e i chiarimenti di cui venissero richiesti.
I probiviri decidono inappellabilmente quali arbitri amichevoli, con di­spensa da ogni formalità, sempre però dopo aver sentito le parti. Il ricor­so al Collegio dei Probiviri deve essere proposto, per iscritto, a pena di decadenza, nel termine di otto giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia.

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Articolo 26: Il Collegio è formato da tre revisori e due supplenti eletti a scrutinio segreto da tutti i soci con diritto di voto ed ha funzioni di controllo amministrativo e finanziario.
Gli stessi durano in carica tré anni e sono rieleggibili.
Qualora per morte, dimissioni o altra causa venisse a mancare uno dei sindaci il Consiglio dovrà provvedere a surrogare il mancante con il primo dei non eletti.

PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 27: Il patrimonio sociale è costituito dai contributi dei soci e da tutti i beni che per qualsiasi titolo siano divenuti di proprietà dell’Associazione.
Articolo 28: L’esericizio sociale, ad eccezione del primo comincia con il primo gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo curerà la formazione del Bilancio consuntivo.
Il Bilancio consuntivo sarà distinto in:
a) Situazione Patrimoniale
b) Rendiconto di gestione
Almeno cinque giorni prima dell’Assemblea, il Bilancio dovrà essere depositato presso la Sede sociale a disposizione dei soci.

SCIOGLIMENTO

Articolo 29: Lo scioglimento può essere deliberato soltanto da una sessione straordinaria dell’Assemblea, appositamente convocata, e sarà deciso soltanto con la maggioranza di almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto.
Articolo 30: L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associa­zione dovrà procedere alla nomina di tré liquidatori, scegliendoli, preferi­bilmente tra i soci.